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| Sola comunicazione in caso di fotovoltaico e solare |
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| Written by Ecotp Staff |
| Monday, 20 October 2008 20:39 |
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There are no translations available. Secondo il comma 3 dell'art. 11 del Dlgs 115/2008 (GURI n. 154 del 3 luglio 2008) sull'efficienza ed i servizi energetici, di recepimento della direttiva europea 2006/32/CE, gli impianti solari termici e fotovoltaici sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, e dunque non soggetti alla disciplina della DIA ma alla sola presentazione di una comunicazione preventiva al Comune (ad eccezione degli edifici tutelati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del Dlgs 192/2005), le opere volte all'incremento dell'efficienza energetica mediante l'installazione di: - impianti solari termici e fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione della falda e che non modificano la sagoma degli edifici stessi; - singoli generatori eolici con altezza massima di 1,5 m e diametro entro il metro; purché abbiano una superficie inferiore a quella del tetto. |
| Last Updated on Thursday, 12 February 2009 16:49 |
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