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Medical Devices Directive PDF Print E-mail
Written by Ecotp Staff   
Sunday, 26 October 2008 21:09

eco026The EEC Directive 93/42 on medical devices, published in the EU's Official Journal in June 1993, is a document that sets forth general criteria to be used in the design and construction of certain categories of medical devices.

It imposes the obligation of the CE marking to market such a facility, to obtain the CE mark should be respected to the essential requirements as well as specific procedures.

The Directive 93/42 is a supranational validity and has been taken in Italy in February 1997 with the D. Lgs. 46/97

On September 21st 2007 it was published in the new Directive 47/2007 with important news for the industry.

 

For more information on our services to manufacturers, importers, distributors send mail to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Monday, 28 June 2010 15:48
 
Dispositivi Medici: decreto legislativo n.37 del 25 gennaio 2010 PDF Print E-mail
Written by Massimiliano Vurro   
Saturday, 13 March 2010 00:00
There are no translations available.

sanzionePubblicato in Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 60 del 13 marzo 2010 il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n.37
Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

Qui è possibile consultare l'atto completo.

 

Last Updated on Thursday, 18 March 2010 11:23
 
Nuovo elenco standard 93/42/CE PDF Print E-mail
Written by Ecotp Staff   
Monday, 28 June 2010 15:23
There are no translations available.

Comunicazione del 2 dicembre 2009 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 93/42/CEE ( come modificata dalla direttiva 2007/47/CE) del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

Tra le altre si richiama l'attenzione sulle norma EN ISO 14971:2007 "Dispositivi medici — Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici" (ISO 14971:2007) che sostituisce la precedente versione del 2000 a partire dal 31 marzo 2010 e sulla norma EN 62304:2006 da utilizzarsi nella valutazione del ciclo di vita del software.

Testo della comunicazione qui

Last Updated on Monday, 28 June 2010 15:39
 
Dispositivi medici, dal 21 marzo 2010 cambiano le regole per garantire la conformità e la sicurezza dei prodotti venduti in Europa PDF Print E-mail
Written by Massimiliano Vurro   
Tuesday, 16 February 2010 17:36
There are no translations available.

Dispositivi mediciDal 21 marzo 2010 è in vigore la nuova direttiva 2007/47/CE relativa ai dispositivi medici, recepita anche in Italia con il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 37
Molte le modifiche  sostanziali rispetto alla precedente direttiva 93/42/CE già anticipate dal nostro staff più di un anno fa su questo portale in un articolo specifico.

La prima modifica a carattere rilevante riguarda la necessità di produrre una “valutazione clinica” attraverso la verifica dei possibili effetti collaterali in relazione al beneficio connesso con l’uso del dispositivo.
I dati clinici, ovvero le informazioni sulla sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall’impiego di un dispositivo, dovranno essere prodotti  per tutti i dispositivi, compresi quelli di classe I (i meno pericolosi).

I dati clinici potranno essere di varia natura:
- indagini cliniche relative al dispositivo,
- indagini cliniche o altri studi pubblicati nella letteratura scientifica, relativi a un dispositivo analogo di cui è dimostrabile l’equivalenza al dispositivo in questione,
- relazioni pubblicate e/o non pubblicate su altre pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o a un dispositivo analogo di cui è dimostrabile l’equivalenza al dispositivo in questione.

Altra novità importante è quanto aggiunto in Allegato I punto 9 settimo trattino ovvero «Per i dispositivi che incorporano un software o costituiscono in sé un software medico, il software è convalidato secondo lo stato dell'arte, tenendo conto dei principi del ciclo di vita dello sviluppo, della gestione dei rischi, della validazione e della verifica».
I software stand alone saranno considerati dispositivi attivi che dovranno quindi essere progettati secondo lo stato dell’arte, ovvero conformi alle norme tecniche più attuali applicabili (EN 62304:2006 Software per dispositivi medici — Processi relativi al ciclo di vita del software).
Viene ampliato quindi il semplice concetto (seppur ancora valido) che il software medicale segua la classificazione del dispositivo a cui è associato.

Inoltre viene aggiornata la classificazione dei dispositivo medico,  ad esempio rientrano in classe II alcuni dispositivi che gestiscono immagini radiografiche, mentre in precedenza erano di classe II solo le pellicole radiografiche e gli archivi elettronici potevano rimanere di classe I.

Altra modifica riguarda il manuale di istruzioni, per cui sarà necessaria l’apposizione della versione con la chiara indicazione della data di emissione dell’ultima review del manuale.

Per quanto riguarda i sistemi qualità certificati cambia il controllo sulla progettazione ed in particolare i sistemi di controllo e sorveglianza delle attività terziarizzate comprenderanno una visita nei locali del fabbricante e in casi debitamente giustificati nei locali dei fornitori e/o subappaltatori per controllarne i processi di fabbricazione, con il chiaro obiettivo del  legislatore europeo di aumentare la responsabilità sulla supply chain anche in questo settore.

L’uso “ragionevolmente improprio” del dispositivo medico dovrà essere tenuto in maggiore considerazione nella fase di valutazione del rischio.
Tale operazione renderà necessario un nuovo assessment funzionale  di prodotto e non basterà la semplice indicazione di warning specifici sui manuali di istruzione.
Per fare un esempio dovrà essere evitata la perdita accidentale o l’inversione di dati rilevanti per la salute del paziente attraverso la cancellazione “involontaria” o con la pressione di un tasto senza richiesta di conferma.

A tale nuova “funzionalizzazione” in sicurezza del dispositivo dovrà essere associato un warning sul manuale.

Altre novità importanti sono costituite dall’obbligo di nominare un mandatario unico per le aziende extra UE e la conservazione per 15 anni dei dati relativi agli impiantabili attivi.

Si sottolinea infine, a fronte dell'ultimo elenco di standard del 2 dicembre 2009, che a partire dal 31 marzo 2010 i fabbricanti di dispositivi medici "devono" aggiornare la valutazione dei rischi in conformità alla norma EN  ISO 14971: 2007 (che sostituisce la EN 14971: 2000).
Last Updated on Monday, 28 June 2010 16:23
 
News: Directive 47/2007 PDF Print E-mail
Written by Ecotp Staff   
Sunday, 26 October 2008 21:22

eco027

Published in OJEC on 21 September 2007 the new Directive 47/2007 provides for the  transposition by Member States by 21 December 2008.

It will apply from 21 March 2010.

The main innovations:
Last Updated on Monday, 28 June 2010 15:41
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