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ecomondoECOTP è una società di servizi di consulenza tecnico-strategica in materia di prestazione ambientale, efficienza energetica e sicurezza relativa a prodotti "food" e "no food" immessi su mercato europeo.

 

Attraverso i nostri servizi affianchiamo importatori, produttori, rebranders, distributori, pubblica amministrazione, associazioni di categoria in tutte la fasi del ciclo vita di prodotto.


ECOTP svolge, parallelamente all’erogazione dei servizi, attività di Ricerca e Sviluppo su specifici prodotti in fase before-market: un valore aggiunto esclusivo nel panorama dei servizi di consulenza tecnica e risk management in Europa.


Competitività dell'offerta economica, velocità, riservatezza, trasparenza contrattuale sono le chiavi del nostro successo. Metteteci alla prova!

Tutti i servizi ECOTP  sono customizzabili  - con oltre 450 driver differenti -  secondo le esigenze del cliente.


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Ultimo aggiornamento Domenica 08 Novembre 2009 16:35
 
Nuova etichettatura energetica per i prodotti connessi all'energia, sia in caso di vendita diretta che online PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Venerdì 18 Giugno 2010 00:00
schema prodotti soggetti alla eupSulla scia di quanto avevamo già anticipato ad ottobre 2009, è stata pubblicata oggi 18 giugno 2010 in G.U.C.E (contestualmente alla pubblicazione della direttiva sull'efficienza energetica in edilizia 2010/31/UE), la nuova direttiva 2010/30/UE concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

La rifusione della  direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 sull'etichettatura energetica rientra tra le priorità annunciate nel piano d'azione sull'efficienza energetica e nel piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale (SCP/SIP).
Rientrano in tale quadro, non solo l'Energy Label, ma anche l'Eco-Label, il marchio Energy-Star, le specifiche tecniche di eco progettazione (ai sensi della Direttiva ERP 2009/125/CE - ex 2005/32/CE), i Building Efficiency Standards, lo standard d'eccellenza EMAS ed altre informazioni ambientali, come l'EDP - Environmental Product Declarations, nonché numerose etichette a carattere settoriale, specie nel settore alimentare.

Con la nuova direttiva sull'etichettatura dei prodotti connessi all'energia, i fabbricanti avranno l'obbligo di fornire al consumatore, le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia (ad esempio gas) nonché, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso (ad esempio acqua) attraverso una scheda e con un’etichetta relativa al prodotto.

L'etichetta sarà obbligatoria sia in caso di vendita diretta,  noleggio, locazione-vendita o esposto sia  nell’ambito di una vendita a distanza, quindi anche via Internet.
Sarà inoltre necessario che i fabbricanti aggiornino i loro cataloghi, il materiale tecnico promozionale, i manuali tecnici e gli opuscoli del fabbricante ( sia cartacei che online) inserendo esplicitamente tutte le informazioni necessarie sul consumo energetico o in alternativa venga esplicitamente menzionata su di essi il riferimento alla classe di efficienza energetica di appartenenza.

La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti.

Inoltre la direttiva dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’UE del 20 % in materia di efficienza energetica.

In merito all’etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori dovranno mettere a disposizione gratuitamente le necessarie etichette ai distributori, mentre questi ultimi dovranno esporre  adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e dovranno presentare la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 20 giugno 2011.

Per saperne di più sui prodotti connessi all'energia vedere il convegno del 18 maggio 2010 tenutosi  a Torino "Direttiva Energy Related Products - Hai mai sentito parlare di prodotti eco-friendly?" . Link diretto alle slide, qui.
Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Giugno 2010 16:31
 
Convegno Energy Related Products a Torino il 18 maggio 2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da Comunicazione Ecotp   
Domenica 18 Aprile 2010 15:57

schema prodotti soggetti alla eupNell'ambito della seconda edizione di TORINO CONNEXION la Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Design GANG e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione propone il 18 maggio 2010 il seminario "La Direttiva ErP.Hai mai sentito parlare di prodotti eco friendly?"

Per vedere le slide clicca qui.

La Direttiva 2009/125/CE, Energy Related Products (recast della direttiva 2005/32/CE Energy Using Products), è una direttiva quadro che nell’ottica della massima complementarietà ad altri strumenti comunitari vigenti (Raee, Rohs, Reach), affida ad apposite “Misure di esecuzione” la trattazione delle specifiche di eco-progettazione di un elevato numero di prodotti che hanno un significativo impatto ambientale in Europa.


Nel corso dell' incontro verranno illustrate le principali categorie di prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, gli ambiti e i vincoli applicativi imposti dalla 2005/32/CE e dalla nuova direttiva 2009/125/CE, le scadenze e le sanzioni previsti dal recepimento italiano cercando di comprendere quali sono le azioni da intraprendere in materia di:
- documentazione tecnica
- limiti di consumo
- informazione al consumatore
- marcatura e standard
- market responsibility

Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Maggio 2010 15:34
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Da oggi è possibile restituire al negoziante un'apparecchiatura obsoleta in cambio dell'acquisto di una nuova equivalente PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Venerdì 18 Giugno 2010 08:32

cassonettobarrato

di Massimiliano Vurro

Da oggi, 18 giugno 2010 i consumatori potranno consegnare gratuitamente ai negozianti (compresa grande distribuzione) l'apparecchiatura obsoleta, all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.

Questa  possibilità, stabilita dal DM 65 dell'8 marzo 2010, di esercitare tale diritto da parte del consumatore è più nota con il nome di ritiro "uno contro uno".

Il Decreto Semplificazioni DM n. 65 dell'8 marzo 2010, entrato in vigore il 19 maggio 2010, è stato pubblicato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  del 4 maggio 2010 ed è considerato di fondamentale importanza per aumentare la raccolta dei Raee nel nostro Paese, che nel 2009 ha raggiunto 193mila tonnellate con una media di 3,21 kg per ogni abitante stando all'ultimo rapporto del Centro coordinamento Raee.

A questo proposito, si ricorda che già la direttiva 2002/96/CE, i cui contenuti sono stati recepiti all’interno del D.Lgs. n. 151/2005, prevedeva il raggiungimento della soglia minima di 4 kg/abitante di RAEE raccolti annualmente entro la data del 31 dicembre 2008.

Il diritto dell'uno contro uno si potrà far valere a condizione che il bene acquistato e quello restituito siano di tipo equivalente, ovvero che abbiano la stessa funzione; ad esempio, acquistando un televisore al plasma  si potrà riconsegnare un televisore a tubo catodico, oppure, scegliendo un lettore cd/dvd/mp3, si potrà restituire un vecchio giradischi o un lettore CD.

Per mettweee1hrersi in condizione di assicurare il ritiro dei RAEE (rifiuti di apparecchiture elettriche ed elettroniche) consegnati dai cittadini, i negozianti devono essere iscritti ad una nuova sezione dell’Albo gestori ambientali, mentre lo stoccaggio dei resi dei clienti potrà essere effettuato solo previo autorizzazione a seguito di specifica richiesta di  “raggruppamento” ( che non potrà superare i 3500 kg) dei RAEE domestici presso i propri locali.

I trasportatori di RAEE che ottempereranno al regime semplificato potranno effettuare i seguenti tragitti:

a) dal domicilio del consumatore al centro di raccolta/impianto autorizzato, al punto vendita o al diverso luogo di raggruppamento (con uso di documento  di trasporto);
b) dal punto vendita al diverso luogo di raggruppamento (con copia dello schedario la cui tenuta è prevista dall' art. 1, comma 3, D.M. n. 65/2010 e conforme all’Allegato I);
c) dal punto vendita o dal diverso luogo di raggruppamento al centro di raccolta/impianto autorizzato (con uso di documento  di trasporto);

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 151/2005, il distributore può rifiutarsi di ritirare i RAEE dai consumatori nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l’apparecchiatura in questione non contenga i suoi componenti essenziali o contenga rifiuti diversi dai RAEE. E' necessario quindi riconsegnare una apparecchiatura in buono stato di conservazione, pulita e non smontata.

Per quanto riguarda i RAEE professionali, ovvero dei prodotti utilizzati da enti o imprese nell’ambito della loro attività, il decreto prevede la possibilità che il distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche possa essere formalmente incaricato dai produttori di queste apparecchiature di provvedere al ritiro.

Un'ultima considerazione è d'obbligo, alla luce del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), anche questo strumento risulta oggi già obsoleto in particolare per i RAEE professionali.

 

Che non vi venga in mente di restituire il vecchio "commodore 64" in cambio di un nuovo notebook!

 


Segue testo del decreto...

Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Giugno 2010 09:01
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Pubblicati in GUCE gli standard transitori per la misurazione dell'efficienza energetica dei televisori PDF Stampa E-mail
Scritto da Ecotp Staff   
Martedì 11 Maggio 2010 12:37

Segnaliamo la pubblicazione in GUCE del 4 maggio 2010 dei metodi transitori utilizzabili per la compliancy al Regolamento 642/2009 dei televisori.
E’ evidente che da ora i Test effettuati per la misurazione dei consumi in modo accesso, standby e spento dovranno attenersi a questi standard fino a successiva comunicazione della Commissione.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Maggio 2010 10:54
 
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