|
Pneumatici: ecompatibilità in un'etichetta |
|
|
|
|
Scritto da Ecotp Staff
|
|
Giovedì 09 Aprile 2009 08:21 |
|
Autofficine e autosaloni dovranno fornire ai clienti informazioni dettagliate sull´efficienza energetica, sicurezza e prestazioni sul rumore degli pneumatici, in conformità con la decisione da parte del comitato industria del Parlamento europeo. Terra! e la federazione Transport and environment (T&E) per il trasporto sostenibile hanno accolto favorevolmente l´accordo raggiunto, che va ben al di là della proposta della Commissione europea dello scorso anno. Le etichette - indicanti le categorie di efficienza energetica (ovvero la resistenza al rotolamento), sicurezza (ovvero l´aderenza sul bagnato) ed il rumore - dovranno essere chiaramente esposte ovunque verranno venduti pneumatici, inclusi i concessionari di automobili. E' stato inoltre decretato che le informazioni siano stampate tanto sulle ricevute d´acquisto quanto sui lati degli stessi pneumatici. Dovrebbe inoltre essere messo in rete un sito in cui i consumatori possano comparare le caratteristiche dei diversi tipi di pneumatici e calcolare il potenziale risparmio di carburante, in conformità con le nuove direttive del Parlamento.
|
|
Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno 2009 07:57 |
|
Leggi tutto...
|
|
|
Progettazione ecocompatibile anche per alimentatori esterni apparecchi elettrici ed elettronici |
|
|
|
|
Scritto da Ecotp - Knowledge Engineering
|
|
Mercoledì 08 Aprile 2009 14:56 |
|
Al fine di abbassare le emissioni di CO2, lo spreco di energia e la soglia d'impatto ambientale, l'UE prevede regole per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni di apparati elettrici ed elettronici.
In accordo con quanto stabilito dalla Direttiva sui prodotti che consumano energia (2005/32/CE) la Commissione Europea ha emanato sulla G.U.europea odierna il regolamento sul consumo elettrico a vuoto e sul rendimento medio degli alimentatori esterni che sarà effettivo entro 21 giorni anche se i caratteri della progettazione ecocompatibile verranno implementati lungo due fasi permettendo così ai produttori di riprogettare le apparecchiature.
Inoltre la Commissione ha elaborato uno studio preparatorio che analizza le caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche degli alimentatori esterni. Gli studi effettuati dimostrano che il consumo di elettricità degli alimentatori esterni e - di conseguenza - dell'effetto serra. L'obiettivo comunitario è stato fissato in una diminuzione del 20% di consumo entro il 2020.
|
|
Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Aprile 2009 16:23 |
|
Leggi tutto...
|
|
Aggiornato Allegato XI del Regolamento REACH |
|
|
|
|
Scritto da Ecotp Staff
|
|
Lunedì 02 Marzo 2009 13:22 |
|
Il 16 febbraio 2009 è stato aggiornato l'Allegato XI del Regolamento REACH.
In particolare sono stati individuati tre criteri diversi per l’esonero dalla sperimentazione in base alle informazioni sull’esposizione. Il primo criterio richiede che sia dimostrato e documentato che l’esposizione in tutti gli scenari risulti nettamente inferiore ad appropriati DNEL (livello derivato senza effetto) o PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) derivati in condizioni specifiche.
Il secondo criterio richiede che sia dimostrata e documentata l’applicazione di condizioni rigorosamente controllate all’intero ciclo di vita della sostanza.
Il terzo criterio richiede che, ove la sostanza sia incorporata in un articolo, questa vi sia incorporata in modo da evitare l’esposizione, non sia rilasciata nell’arco dell’intero ciclo di vita e sia manipolata in condizioni rigorosamente controllate durante le fasi di fabbricazione e produzione.
Clicca qui per accedere al testo della modifica
|
|
Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Marzo 2009 13:28 |
|
|
Il finanziamento delle operazioni di gestione RAEE slitta al 31 dicembre 2009 |
|
|
|
|
Scritto da Ecotp Staff
|
|
Mercoledì 25 Marzo 2009 17:48 |
L'avvio del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è stato prorogato al 31 dicembre 2009.
Il 26 febbraio 2009 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, giá approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente.
In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche al decreto legge ed in particolare, all`articolo 5, dopo il comma 2 è stato aggiunto il 2 quinquies che recita: « Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 sará utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all`anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all`anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.». Per il MUD 2009 sono vigenti le regole stabilite dal DPCM 24/12/2002 e 22/12/2004: i produttori di AEE non potranno comunicare il dato relativo alla quantità immessa sul mercato. Se tenuti, dovranno presentare una dichiarazione, in quanto produttori, per comunicare i rifiuti da essi prodotti.
Pertanto:
- i parametri di accettabilità dei rifiuti in discarica sono prorogati fino al 31 dicembre 2009
- per le dichiarazioni ambientali da presentare entro fine aprile 2009, in riferimento all'anno 2008, andrà utilizzato il vecchio modello MUD.
- Slitta al 2010 il nuovo MUD
|
|
Ultimo aggiornamento Martedì 19 Gennaio 2010 16:39 |
|
REACH: preregistrazione possibile dopo il 1° dicembre 2008 |
|
|
|
|
Scritto da Ecotp Staff
|
|
Venerdì 19 Dicembre 2008 09:37 |
|

Dal 2 di dicembre 2008 NON è più attivo sul portale REACH-IT il modulo di pre-registrazione di sostanze chimiche in regime transitorio in quanto sono scaduti i termini. In base all’articolo 28 comma 6 del REACH, però sarà possibile fare la pre-registrazione “in ritardo” e quindi dopo il 1° dicembre 2008 solamente nei casi in cui l’azienda abbia importato e/o fabbricato per la prima volta tale sostanza (in quantità > 1 t/a) dopo il 1° dic 2008.
Per conoscere la modalità operativa per poter eseguire la pre-registrazione secondo l’art. 8 comma 6, si dovrà attendere il nuovo sistema REACH-IT che sarà operativo dal 5 gennaio 2009.
Per info e contatti:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
L'azienda dovrà farlo entro 6 mesi dalla prima importazione e/o fabbricazione e non oltre 12 mesi dalla pertinente data di registrazione come da tabella sotto:
|
|
Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Febbraio 2009 14:53 |
|
Leggi tutto...
|
|
|
|
|
|
|
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL |