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Cosa cambia con il nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro? PDF Stampa E-mail
Scritto da Ecotp Staff   
Mercoledì 15 Ottobre 2008 22:47
sicurezzaLa Legge 123/07, in vigore dal 25 agosto 2007, con l’art.9 ha esteso il campo di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (ai sensi dell’art. 583 del codice penale, con prognosi superiore ai 40 giorni o con rilevanti danni permanenti alla persona), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro.
Ora la  responsabilità della persona giuridica (organizzazione, ente, associazione) è sanzionata con misure di tipo amministrativo ma il procedimento è gestito, con approccio penalistico, dal giudice penale.
Per i reati sulla sicurezza in ambito di D.Lgs. 231/01, sono previste a carico delle imprese sanzioni pecuniarie e misure interdittive.

Questi  alcuni dei  servizi che possiamo erogare, per maggiori infomazioni sui nostri servizi in materia di sicurezza sul lavoro invia una mail a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. :
  • Aggiornamento/adeguamento della Valutazione dei rischi esistente alle richieste del Nuovo Testo Unico sulla sicurezza (OHSAS 18001, LINEE GUIDA UNI INAIL)
  • Supporto tecnico ai Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali
  • Accompagnamento alla certificazione OHSAS 18001
  • Predisposizione ed aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione
  • Redazione DVR, DUVRI, PSC, POS in ambito cantieri edili aggiornati alle richieste del NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
  • Predisposizione del Fascicolo Tecnico dell'Opera
  • Consulenza in materia di "Codice degli Appalti“ e costi per la sicurezza
  • Assistenza contenzioso in materia di sicurezza cantieri
  • Definizione del codice Etico con approccio SA 8000

L’Azienda, tuttavia, può esimersi dalla responsabilità per i suddetti reati  previsti D.Lgs. 231/01 se dimostra di:
  • possedere un modello organizzativo e gestionale rispondente a quanto indicato all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008, avendo adottato ed attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
  • aver affidato a un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo , il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di aggiornarlo.
Ed in caso cui si sia verificato un grave infortunio deve essere in grado di:
  • dimostrare al giudice penale di aver effettivamente attuato un sistema di gestione conforme ai modelli indicati all’art. 30 comma 5;
Un modello esimente, che deve essere sviluppato a partire da un’analisi dei rischi, deve prevedere i seguenti componenti:
  1. un Codice Etico
  2. un organismo di vigilanza
  3. un sistema sanzionatorio
  4. un sistema di gestione della salute e sicurezza (SGSL).
ecosicu1È evidente come le implicazioni del D. Lgs. 231, e la sua recente estensione ai reati in materia di tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro (e in futuro anche ai reati nei confronti l’ambiente) impongono grande attenzione e coinvolgono potenzialmente tutte le imprese, richiedendo un nuovo impegno, in particolare, alle imprese di medie e piccole dimensioni e alle microimprese.
Alla luce delle novità, le due strade  in materia di sicurezza possono essere: l'applicazione delle LInee Guida Uni INAIL o un lter di certificazione  OHSAS 18001.


Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Febbraio 2009 11:37
 

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