top
logo
Italian (Italy)English (United Kingdom)


Home
Etichettatura obbligatoria per i pneumatici PDF Stampa E-mail
Scritto da Ecotp Staff   
Martedì 22 Dicembre 2009 13:22
Etichetta pneumaticiPubblicato su GUCE del 22 dicembre 2009 il REGOLAMENTO CE N. 1222/2009 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.
Il Regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante.
L’esigenza di regolamentare i pneumatici nasce  soprattutto dal consumo di carburante (tra il 20 e il 30 %) causato della resistenza al rotolamento.
Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici può contribuire in maniera significativa all’efficienza energetica del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni.

Il regolamento si applica alle seguenti classi di pneumatici:
classe C1: pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2;
classe C2: pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M2 , M3 ,N, O3 e O4 con indice di capacità di carico, montaggio singolo minore/uguale a 121 e codice di velocità «N»;
classe C3: pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie  M2 , M3 ,N, O3 e O4 con uno dei seguenti indici di capacità di carico:
  • indice capacità di carico, montaggio singolo minore/uguale a 121 e codice di velocità  minore/uguale «M»;
  • indice capacità di carico, montaggio singolo maggiore/uguale a 122.
Il Regolamento sul'etichettatura dei pneumatici non si applica a :
  • pneumatici ricostruiti;
  • pneumatici da fuori strada professionali;
  • pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990;
  • ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T, cioè quelli destinati a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;
  • ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
  • ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;
  • ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
  • ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.
Obblighi dei fornitori

I fornitori dovranno garantire che i pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai distributori o agli utenti finali rechino nel battistrada del pneumatico, un autoadesivo indicante:
  • la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante
  • la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento
  • laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato
L’etichetta deve essere larga almeno 75 mm e alta 110 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche.

I distributori dovranno garantire che nel punto di vendita, i pneumatici  rechino in una posizione chiaramente visibile l’autoadesivo consegnato dai fornitori  oppure che prima della vendita del pneumatico l’etichetta sia chiaramente esposta  in prossimità immediata del pneumatico.

Le stesse informazioni dovranno essere presenti anche nel materiale tecnico promozionale e sui siti web dei fornitori.

I fornitori dovranno  inoltre mettere a disposizione sul loro sito web quanto segue:
  • un link alla pagina web della Commissione dedicata al regolamento;
  • una spiegazione dei pittogrammi stampati sull’etichetta;
  • una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare:
  • una guida compatibile con l’ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;
  • la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per ottimizzare l’aderenza sul bagnato e il risparmio di carburante;
  • occorre sempre rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza.

Il regolamento si applica dal 1° novembre 2012.

Ultimo aggiornamento Martedì 19 Gennaio 2010 10:50
 

Statistics

Hits visite contenuti : 93414

bottom

Copyright (c) 2008 Ecotp S.r.l. P.IVA 09770230010 - Tutti i diritti riservati Ecotp!
Designed by: Joomla 1.5 Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.