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Scritto da Ecotp Staff
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Mercoledì 15 Ottobre 2008 17:20 |
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La direttiva europea R&TTE (Radio Equipment & Telecommunications Terminal Equipment) è la nuova direttiva europea riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.
La direttiva è stata accettata dal Parlamento europeo il 9 marzo 1999 e pubblicata nel Foglio ufficiale della Comunità europea del 7 aprile 1999 (n. 1999/5/CE). È entrata in vigore l'8 aprile 1999 e ha dovuto essere attuata nella legislazione nazionale degli Stati membri dell'UE entro l'8 aprile 2000. Durante lo stesso periodo è stata adeguata anche la legislazione svizzera. Le ordinanze modificate sono quindi entrate in vigore il 1° maggio 2000.
Con la direttiva R&TTE viene stabilito un nuovo quadro normativo per l'immissione in commercio, la libera circolazione e la messa in servizio di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione nella Comunità. Il suo campo d'applicazione non si estende solo alle apparecchiature terminali (quelle collegate via filo o quelle che utilizzano lo spettro delle frequenze), ma a tutte le apparecchiature radio, inclusi gli impianti per la rete di telecomunicazione (ad es. le stazioni di base GSM). La nuova direttiva sostituisce la direttiva 98/13/CE del 12 febbraio 19981.
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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Febbraio 2009 17:26 |
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Da aprile 2009 gli apparecchi televisivi devono integrare sintonizzatore digitale |
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Scritto da Ecotp Staff
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Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri dovranno essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012.
Entro il 1° febbraio 2008, i produttori e/o gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale»
Per gli apparecchi che i rivenditori hanno già in "casa" l'obbligo di apporre l'etichetta spetta ai rivenditori stessi. Entro il 3 ottobre 2008, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
Ciò vuol dire che i commercianti di apparecchi televisivi, dal 3 ottobre 2008, non potrebbero accettare forniture di apparecchi riceventi in sola tecnica analogica.
Infine, entro il 3 aprile 2009, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
Dal 3 aprile 2009, dunque, non sarà possibile, per i commercianti al dettaglio di apparecchi televisivi, commercializzare apparecchi che non integrino un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
L’art. 16 "Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre" della Legge 29 novembre 2007, n. 222 - non prevede l’applicazione di specifiche sanzioni, ma si potrebbero configurare, in caso di infrazione, violazioni quali la pubblicità ingannevole per omissione.
Il Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico con apposita circolare pubblicata sul proprio sito ha chiarito che:
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R&TTE: quali informazioni deve dare il produttore all'utilizzatore? |
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Scritto da Ecotp Staff
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I fabbricanti di apparecchiature Soggetti alla Direttiva 1999/5/CE sono responsabili per i danni causati da apparecchi difettosi a norma delle disposizioni della direttiva 85/374/CE del Consiglio. E' importante sottolineare, che così come tutte le direttive di nuovo approccio, a prescindere da ogni responsabilità in capo al fabbricante, qualsiasi persona che importi nella Comunità un apparecchio e che lo metta in vendita nell'ambito della propria attività economica è responsabile ai sensi della direttiva di riferimento.
Di seguito riportiamo l'elenco delle informazioni che il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire all'utente per poter commercializzare il prodotto :
- La dichiarazione di conformità. E' raccomandato l'utilizzo della norma EN45014 per la redazione del DoC;
- Il prodotto, la confezione e la documentazione devono riportare il marchio CE e ove appropriato riportare il prescritto "alert sign";

- La destinazione d'uso dell'apparecchiatura deve essere indicata in modo che l'utente possa utilizzarla in conformità alla funzione prevista. Se necessario, devono essere fornite anche le informazioni sulla installazione dell' apparecchiatura;
- Per le apparecchiature terminali di telecomunicazione, il fabbricante o la persona responsabile per l'immissione sul mercato deve fornire informazioni per l'utente sulla destinazione d'uso degli apparecchi. Tali informazioni dovranno essere sufficienti per individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile;
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