top
logo
Italian (Italy)English (United Kingdom)

Related Items

Sondaggio

Ecotp mi è stato utile per...?
 

Home RAEE
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Da oggi è possibile restituire al negoziante un'apparecchiatura obsoleta in cambio dell'acquisto di una nuova equivalente PDF Stampa E-mail

cassonettobarrato

di Massimiliano Vurro

Da oggi, 18 giugno 2010 i consumatori potranno consegnare gratuitamente ai negozianti (compresa grande distribuzione) l'apparecchiatura obsoleta, all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.

Questa  possibilità, stabilita dal DM 65 dell'8 marzo 2010, di esercitare tale diritto da parte del consumatore è più nota con il nome di ritiro "uno contro uno".

Il Decreto Semplificazioni DM n. 65 dell'8 marzo 2010, entrato in vigore il 19 maggio 2010, è stato pubblicato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  del 4 maggio 2010 ed è considerato di fondamentale importanza per aumentare la raccolta dei Raee nel nostro Paese, che nel 2009 ha raggiunto 193mila tonnellate con una media di 3,21 kg per ogni abitante stando all'ultimo rapporto del Centro coordinamento Raee.

A questo proposito, si ricorda che già la direttiva 2002/96/CE, i cui contenuti sono stati recepiti all’interno del D.Lgs. n. 151/2005, prevedeva il raggiungimento della soglia minima di 4 kg/abitante di RAEE raccolti annualmente entro la data del 31 dicembre 2008.

Il diritto dell'uno contro uno si potrà far valere a condizione che il bene acquistato e quello restituito siano di tipo equivalente, ovvero che abbiano la stessa funzione; ad esempio, acquistando un televisore al plasma  si potrà riconsegnare un televisore a tubo catodico, oppure, scegliendo un lettore cd/dvd/mp3, si potrà restituire un vecchio giradischi o un lettore CD.

Per mettweee1hrersi in condizione di assicurare il ritiro dei RAEE (rifiuti di apparecchiture elettriche ed elettroniche) consegnati dai cittadini, i negozianti devono essere iscritti ad una nuova sezione dell’Albo gestori ambientali, mentre lo stoccaggio dei resi dei clienti potrà essere effettuato solo previo autorizzazione a seguito di specifica richiesta di  “raggruppamento” ( che non potrà superare i 3500 kg) dei RAEE domestici presso i propri locali.

I trasportatori di RAEE che ottempereranno al regime semplificato potranno effettuare i seguenti tragitti:

a) dal domicilio del consumatore al centro di raccolta/impianto autorizzato, al punto vendita o al diverso luogo di raggruppamento (con uso di documento  di trasporto);
b) dal punto vendita al diverso luogo di raggruppamento (con copia dello schedario la cui tenuta è prevista dall' art. 1, comma 3, D.M. n. 65/2010 e conforme all’Allegato I);
c) dal punto vendita o dal diverso luogo di raggruppamento al centro di raccolta/impianto autorizzato (con uso di documento  di trasporto);

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 151/2005, il distributore può rifiutarsi di ritirare i RAEE dai consumatori nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l’apparecchiatura in questione non contenga i suoi componenti essenziali o contenga rifiuti diversi dai RAEE. E' necessario quindi riconsegnare una apparecchiatura in buono stato di conservazione, pulita e non smontata.

Per quanto riguarda i RAEE professionali, ovvero dei prodotti utilizzati da enti o imprese nell’ambito della loro attività, il decreto prevede la possibilità che il distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche possa essere formalmente incaricato dai produttori di queste apparecchiature di provvedere al ritiro.

Un'ultima considerazione è d'obbligo, alla luce del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), anche questo strumento risulta oggi già obsoleto in particolare per i RAEE professionali.

 

Che non vi venga in mente di restituire il vecchio "commodore 64" in cambio di un nuovo notebook!

 


Segue testo del decreto...

Leggi tutto...
 
Slitta al 31 dicembre 2010 l’avvio del sistema di responsabilità dei produttori AEE PDF Stampa E-mail

Peco003ubblicato su GURI n.302 del 30.12.2009 il Decreto Legge “mille proroghe 2010” n. 194/2009 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative") che prevede lo slittamento al 31 dicembre 2010 l'entrata in vigore nel nuovo sistema di responsabilità dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare l'art. 9 comma 2 del decreto 194/2009 cita:

"All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»."

Pertanto non sarà necessario da parte dei produttori di AEE attuare fino a tale data operazioni specifiche in materia di  finanziamento delle operazioni di trasporto, ed istituzione di garanzie finanziarie di cui all’art.11 comma 1 del decreto legislativo 151/2005.

 

 
Il finanziamento delle operazioni di gestione RAEE slitta al 31 dicembre 2009 PDF Stampa E-mail
eco048L'avvio  del sistema  di responsabilità individuale  del produttore  per  il finanziamento  delle operazioni  di gestione  dei RAEE immessi sul mercato  dopo il 13 agosto 2005 è stato prorogato al  31 dicembre 2009.
Il 26 febbraio 2009 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, giá approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente.
In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche al decreto legge ed in particolare, all`articolo 5, dopo il comma 2 è stato aggiunto il 2 quinquies che recita:
« Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 sará utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all`anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all`anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.».
Per il MUD 2009 sono vigenti le regole stabilite dal DPCM 24/12/2002 e 22/12/2004: i produttori di AEE non potranno comunicare il dato relativo alla quantità immessa sul mercato.
Se tenuti, dovranno presentare una dichiarazione, in quanto produttori, per comunicare i rifiuti da essi prodotti.
Pertanto:
- i parametri di accettabilità dei rifiuti in discarica sono prorogati fino al 31 dicembre 2009
- per le dichiarazioni ambientali da presentare entro fine aprile 2009, in riferimento all'anno 2008, andrà utilizzato il vecchio modello MUD.
- Slitta al 2010 il nuovo MUD


 
Direttiva RAEE PDF Stampa E-mail

eco004Il decreto RAEE  n. 151/2005 pubblicato sul Supplemento Ordinario della GURI del 29 luglio 2005 è il recepimento da parte dell’Italia delle direttive europee 2002/96/CE (WEEE), 2002/95/CE (RoHS) e 2003/108/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle parti omogenee delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e sulla la gestione del fine vita della medesima tipologia di apparecchiature.

A partire dal 1° Gennaio 2008 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si stanno facendo carico del finanziamento della gestione dei RAEE.
Dal 18 Febbraio di quest'anno i produttori (reali ed apparenti) e gli importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono iscriversi al Registro Nazionale AEE per poter immettere sul mercato i propri prodotti.

Sostanze Limitate:

Sostanza Limite ammesso
Piombo e sue leghe < 0,1 % in peso (1000 ppm)
Cadmio e sue leghe < 0,01 % in peso (100 ppm)
Cromo esavalente e sue leghe < 0,1 % in peso (1000 ppm)
PBDE < 0,1 % in peso (1000 ppm)
PBB < 0,1 % in peso (1000 ppm)
Mercurio < 0,1 % in peso (1000 ppm)

 

 
Nuova esenzione Raee dall'Ue PDF Stampa E-mail
eco0070In attuazione direttiva 2002/95/Ce, con la decisione 2008/385/Ce, l'Ue ha sancito la possibilità di utilizzare piombo e cadmio nella produzione di alcune lampade e tubi laser.
In tal modo, aumenta la lista delle sostanze pericolose che, in deroga al generale divieto di utilizzo di cui alla citata direttiva, possono essere utilizzate nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La decisione in parola segue le precedenti decisioni (2006/690/Ce, 2006/691/Ce, 2006/692/Ce) che avevano disposto ulteriori deroghe all'elenco delle sostanze pericolose.
 
« InizioPrec.12Succ.Fine »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Flash: servizi Ecotp

Statistics

Hits visite contenuti : 93368

bottom

Copyright (c) 2008 Ecotp S.r.l. P.IVA 09770230010 - Tutti i diritti riservati Ecotp!
Designed by: Joomla 1.5 Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.