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REACH: preregistrazione possibile dopo il 1° dicembre 2008 |
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Scritto da Ecotp Staff
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Venerdì 19 Dicembre 2008 09:37 |
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Dal 2 di dicembre 2008 NON è più attivo sul portale REACH-IT il modulo di pre-registrazione di sostanze chimiche in regime transitorio in quanto sono scaduti i termini. In base all’articolo 28 comma 6 del REACH, però sarà possibile fare la pre-registrazione “in ritardo” e quindi dopo il 1° dicembre 2008 solamente nei casi in cui l’azienda abbia importato e/o fabbricato per la prima volta tale sostanza (in quantità > 1 t/a) dopo il 1° dic 2008.
Per conoscere la modalità operativa per poter eseguire la pre-registrazione secondo l’art. 8 comma 6, si dovrà attendere il nuovo sistema REACH-IT che sarà operativo dal 5 gennaio 2009.
Per info e contatti:
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L'azienda dovrà farlo entro 6 mesi dalla prima importazione e/o fabbricazione e non oltre 12 mesi dalla pertinente data di registrazione come da tabella sotto:
| Quantità |
Scadenza |
Tipologia sostanza |
| > 1ton |
1° dicembre 2010 |
Sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE e fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007. |
| > 100 ton |
1° dicembre 2010 |
Sostanze classificate come altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l'ambiente acquatico (R50/53), a norma della direttiva 67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007. |
| > 1000 ton |
1° dicembre 2010 |
Sostanze fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007. |
| > 100 ton |
1° giugno 2013 |
Sostanze fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007. |
Si riporta l'estratto dell'art. 28 del Regolamento Reach. Art. 28 … 6. I dichiaranti potenziali che fabbricano o importano per la prima volta una sostanza soggetta a un regime transitorio in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno oppure utilizzano per la prima volta una sostanza soggetta a un regime transitorio nell'ambito della produzione di articoli o importano per la prima volta un articolo contenente una sostanza soggetta a un regime transitorio che richiederebbe la registrazione, dopo il 1o dicembre 2008 possono invocare l'articolo 23 purché trasmettano le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo all'Agenzia entro sei mesi dalla prima fabbricazione, importazione o utilizzazione della sostanza in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e non oltre dodici mesi prima del pertinente termine di cui all'articolo 23.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Febbraio 2009 14:53 |