top
logo
Italian (Italy)English (United Kingdom)

Sondaggio

Ecotp mi è stato utile per...?
 

Home REACH REACH: preregistrazione possibile dopo il 1° dicembre 2008
REACH: preregistrazione possibile dopo il 1° dicembre 2008 PDF Stampa E-mail
Scritto da Ecotp Staff   
Venerdì 19 Dicembre 2008 09:37

Dal 2 di dicembre 2008 NON è più attivo sul portale REACH-IT il modulo di pre-registrazione di sostanze chimiche in regime transitorio in quanto sono scaduti i termini.
In base all’articolo 28 comma 6 del REACH, però sarà possibile fare la pre-registrazione “in ritardo” e quindi dopo il 1° dicembre 2008 solamente nei casi in cui l’azienda abbia importato e/o fabbricato per la prima volta tale sostanza (in quantità > 1 t/a) dopo il 1° dic 2008.

 

Per conoscere la modalità operativa per poter eseguire la pre-registrazione secondo l’art. 8 comma 6, si dovrà attendere il nuovo sistema REACH-IT che sarà operativo dal 5 gennaio 2009.

Per info e contatti: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

L'azienda dovrà  farlo entro 6 mesi dalla prima importazione e/o fabbricazione e non oltre 12 mesi dalla pertinente data di registrazione come da tabella sotto:

Quantità Scadenza Tipologia sostanza
> 1ton 1° dicembre 2010 Sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE e fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
> 100 ton 1° dicembre 2010 Sostanze classificate come altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l'ambiente acquatico (R50/53), a norma della direttiva 67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
> 1000 ton 1° dicembre 2010 Sostanze fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
> 100 ton 1° giugno 2013 Sostanze fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.


Si riporta l'estratto dell'art. 28 del Regolamento Reach.
Art. 28

6. I dichiaranti potenziali che fabbricano o importano per la prima volta una sostanza soggetta a un regime transitorio in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno oppure utilizzano per la prima volta una sostanza soggetta a un regime transitorio nell'ambito della produzione di articoli o importano per la prima volta un articolo contenente una sostanza soggetta a un regime transitorio che richiederebbe la registrazione, dopo il 1o dicembre 2008 possono invocare l'articolo 23 purché trasmettano le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo all'Agenzia entro sei mesi dalla prima fabbricazione, importazione o utilizzazione della sostanza in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e non oltre dodici mesi prima del pertinente termine di cui all'articolo 23.

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Febbraio 2009 14:53
 

Flash: servizi Ecotp

Statistics

Hits visite contenuti : 93361

bottom

Copyright (c) 2008 Ecotp S.r.l. P.IVA 09770230010 - Tutti i diritti riservati Ecotp!
Designed by: Joomla 1.5 Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.