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Sostanze chimiche: terzo elenco limiti di esposizione professionale |
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Scritto da Ecotp Staff
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Martedì 19 Gennaio 2010 17:10 |
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Entro il 18 dicembre 2011 gli Stati membri della Comunità europea adotteranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 2009/161/UE che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale a sostanze chimiche in attuazione della direttiva 98/24/CE e che modifica la direttiva 2000/39/CE. "I valori limite fissano valori soglia al di sotto dei quali non sono previste, in genere, conseguenze dannose per qualsiasi sostanza dopo un´esposizione di breve durata o giornaliera nell´arco dell´attività lavorativa di una vita"; i limiti indicati nella direttiva sono "destinati" ad aiutare i datori di lavoro al fine della determinazione e valutazione dei rischi. A seguito della valutazione da parte del comitato SCOEL (Comitato scientifico per i limiti dell´esposizione professionale ad agenti chimici) per il fenolo (che figurava nell´allegato alla direttiva 2000/39/CE) si raccomanda "un limite di esposizione di breve durata (STEL) da associare al valore medio ponderato nel tempo (TWA) dei valori limite indicativi dell´esposizione professionale".
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Ultimo aggiornamento Martedì 19 Gennaio 2010 17:35 |
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Proroga comunicazione RLS al 16 agosto 2009 |
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Scritto da Ecotp Staff
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Venerdì 15 Maggio 2009 13:50 |
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Comunicazione RLS all'Inail nuovamente prorogata.
Con nota del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 15 maggio 2009, viene prorogata al 16 agosto 2009 la comunicazione dei nominativi degli RLS all'INAIL ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett.aa) del Decreto Legislativo 81/2008.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 15 Maggio 2009 14:07 |
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Corrrettivo Testo Unico Sicurezza |
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Scritto da Ecotp Staff
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Venerdì 31 Luglio 2009 00:00 |
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ll Consiglio dei Ministri ha approvato il 31 Luglio 2009, il decreto recante le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra le novità principali:
- I nuovi datori di lavoro avranno 90 giorni dall'avvio dell'attività per elaborare il documento di valutazione dei rischi.
- Il documento di valutazione dei rischi potrà essere elaborato anche su supporto informatico.
- Ai fini dela data certa varrà in alternativa al sistema già in uso varrà anche la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro congiuntamente alla firma del RSPP, del RLS e del Medico competente se nominato.
- Rimodulazione delle sanzioni, sensibilmente ridotte, con la previsione della nuova multa a carico dei lavoratori in caso di rifiuto, non giustificato, della designazione al servizio di prevenzione.
- Riscrittura completa della disciplina della sospensione dell'attività d'impresa, con l'eliminazione della discrezionalità in capo all'ispettore che fa accesso all'azienda.
- Precisazione in materia di "reiterazione delle violazioni", da considerarsi tale quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione, accertata con sentenza o provvedimento sanzionatorio definitivo, ne viene commessa un'altra della stessa indole.
- Esclusione dell'adozione della sospensione nel caso di impresa con unico lavoratore in "nero".
- Per la valutazione dello stress lavoro correlato, il datore di lavoro dovrà fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Commissione entro il 31 dicembre 2009.
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Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 09:21 |
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Esonero corso RSPP per ingegneri ed architetti vecchio ordinamento |
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Scritto da Ecotp Staff
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Venerdì 20 Febbraio 2009 00:00 |
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La Direzione Generale per l’Università del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dietro indicazioni fornite dal Consiglio Universitario Nazionale, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10, di cui al dal D. M. 4/8/2000, indicate nel comma 5 dell’art. 32 del Dl Lgs. 9/4/2008 n. 81, ai fini dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32 (Moduli A e B) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni. A seguito, quindi, del parere di corrispondenza espresso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca gli ingegneri ed architetti laureati con il vecchio ordinamento sono pertanto esonerati dalla frequenza dei moduli A e B per RSPP e ASPP indicati nell’accordo del 26/1/2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ma per poter svolgere l’attività di RSPP in qualunque azienda appartenente ai vari macrosettori dovranno comunque frequentare il Modulo C di cui al citato Accordo Stato Regioni del 26/1/2006.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, art. 32 - Corrispondenza dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento in Ingegneria ed Architettura ai titoli indicati al comma 5 ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Direzione Generale per l'Università - Ufficio II
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Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 14:12 |
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