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Per Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL si intende, nell'ambito del diritto italiano, l'insieme di norme comprese nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che riunisce e armonizza le disposizioni contenute in alcune precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso.
Si tratta di un decreto legislativo, attuativo del primo articolo della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro con cui vengono riformate e riordinate le norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro.
Il nuovo testo normativo è stato concepito per semplificare la materia della salute e sicurezza dei lavoratori in Italia, riunendo e armonizzandone le norme, contenute nei molteplici disposti succedutisi nell'arco di quasi sessant'anni, nonché di aggiornare le medesime all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Nel nuovo TUSL è prevista l'abrogazione, sia delle norme fondamentali in materia di sicurezza emanate negli anni '50, sia dei decreti di recepimento delle Direttive europee emanati negli anni '90; le norme abrogate, con differenti modalità temporali, sono:
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
- art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223,
convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248;
- artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.
Il D.Lgs 81/2008 si compone dei seguenti titoli:
- (art. 1-61)
Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
- (art. 62-68)
Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
- art. 69-87
Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
- (art. 88-160)
Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
- (art. 161-166)
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
- (art. 167-171)
Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
- (art. 172-179)
Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
- (art. 180-220)
Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
- (art. 221-26)
Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)
- (art. 266-286)
Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
- (art. 287-297)
Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
- (art. 298 - 303)
Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
- Disposizioni finali
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